Bologna, 18 febbraio 2026

Oggetto: Decreto-legge n. 60/2026 Milleproroghe

Via libera alla proroga degli incentivi del D.L. n. 60/2024 a sostegno dell’occupazione. La conferma degli esoneri contributivi, saltata nel testo finale del decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025), è arrivata con un emendamento approvato nella giornata del 17 febbraio 2026 delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Ma in base al correttivo approvato, solo la decontribuzione per le donne sarà valida per tutto il 2026, mentre per le aree ZES e i giovani l’agevolazione sarà applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026 e viene tagliata la percentuale di esonero. Non è prevista invece la proroga degli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica.

In particolare, gli incentivi all’occupazione del D.L. n. 60/2024 che verrebbero prorogati sono:

1) il bonus giovani di cui all’articolo 22. Nella sua formulazione originaria, il bonus spetta ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:

  • non hanno compiuto 35 anni di età,
  • non sono mai stati occupati a tempo indeterminato ovvero sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente di tale esonero,
  • risultino aver avuto una precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il beneficio, riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica (ovvero nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’esonero spetta nel limite massimo di 650 euro su base mensile;

2) il bonus donne di cui all’articolo 23. Nella sua formulazione originaria, il beneficio consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi Inail) per ventiquattro mesi, fino ad un massimo di 650 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 di:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno,
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;

3) il bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) di cui all’articolo24. Nella sua formulazione originaria, il bonus spetta ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato in unità produttive ubicate nel Mezzogiorno disoccupati da almeno ventiquattro mesi, che abbiano compiuto i 35 anni di età. L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero.

In base all’emendamento approvato, gli incentivi sono confermati con le seguenti scadenze e percentuali agevolative:

  1. a) il bonus giovani di cui all’articolo 22:
  • sarà riconosciuto anche per le assunzioni e le trasformazioni che saranno effettuate entro il 30 aprile 2026,
  • per le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, la percentuale di esonero contributivo sarà pari al 70%, elevabile al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona.

Con l’emendamento, inoltre, si riconosce il maggior incentivo di 650 euro che spetta per le assunzioni nella ZES anche per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria;

  1. b) il bonus donne di cui all’articolo 23 sarà applicabile anche alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. In questo caso non è previsto nessun taglio del beneficio e, quindi, anche per le assunzioni che saranno effettuate nel 2026 l’esonero dal versamento dei contributi sarà pari al 100% per 24 mesi;
  2. c) il bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) di cui all’articolo24:
  • sarà riconosciuto anche per le assunzioni e le trasformazioni che saranno effettuate entro il 30 aprile 2026;
  • per le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, la percentuale di esonero contributivo sarà pari al 70%, elevabile al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto.

Nessuna proroga invece è prevista per gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica di cui all’articolo 21. La misura riconosce ai giovani disoccupati under 35 che avviano sul territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (settori individuati dal

decreto interministeriale 3 aprile 2025) l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 1/7/2024 al 31/12/2025). L’esonero è garantito per il periodo massimo di tre anni e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Oltre al predetto benefico, le imprese possono richiedere all’INPS un contributo un contributo a fondo perduto di 500 euro mensili, per la durata massima di tre anni.

Cosa cambia con il Milleproroghe per la fattura elettronica e il fondo rotativo Fri-Tur

Andando invece agli emendamenti approvati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera nella seduta del 16 febbraio 2026, è passato un correttivo che rinvia al 30 giugno 2026 il termine per la realizzazione degli interventi inerenti al FRI-Tur, il “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo” di cui all’ articolo 3 del D.L. 152/2021.al FRI-Tur, scadenza fissata al 31 marzo 2026 dal D.L. n. 95/2025 (articolo 14, comma 6).

Nella stessa seduta è stato approvato anche un emendamento estende fino al 31 dicembre 2028 la nuova modalità di compilazione della fattura elettronica prevista dall’articolo 33 della legge Semplificazioni (legge n. 182/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025) per le imprese della filiera alimentare.
La disposizione, in particolare, stabilisce che, nelle fatture elettroniche che riguardano prodotti coperti da una delle Commissioni Uniche Nazionali, dovrà essere indicato un codice identificativo specifico.

I dati relativi alle transazioni saranno trasmessi alle segreterie tecniche delle commissioni competenti in modo anonimo e aggregato, per finalità statistiche e di analisi dei prezzi.
Le modalità di attuazione sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.
In base all’attuale formulazione della norma, tale modalità compilazione della fattura elettronica resterebbe in vigore fino al 31 dicembre 2026. Con l’emendamento approvato, il termine viene spostato al 31 dicembre 2028.

Per approfondimenti contattare lo studio.