La scelta dipende dal fisco
La scelta tra ditta individuale e società a responsabilità limitata per l’esercizio di un’attività economica risponde anche a logiche fiscali, perché a parità di utile prodotto, il carico impositivo può variare in modo significativo. Vediamo, con alcuni esempi concreti, quando conviene l’una o l’altra soluzione.
Chi
Persone fisiche che intraprendono un’attività commerciale e che possono svolgere la medesima sia come impresa individuale sia come società di capitale (ad esempio, negozi, e-commerce, artigiani, esercenti bar e ristoranti, imprese edili individuali, attività di servizi organizzate in forma imprenditoriale, come agenzie di marketing, imprese digitali e di sviluppo software).
Per semplicità, si ipotizza che si tratti di soggetti con volume d’affari superiore alle soglie previste per il regime forfetario.
Cosa
L’impresa commerciale individuale è un’attività economica esercitata professionalmente da una sola persona fisica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, che svolge attività qualificabili come “commerciali” ai sensi dell’art. 2195 c.c. (commercio al dettaglio o all’ingrosso; attività industriali; trasporto; intermediazione; attività bancarie o assicurative; servizi organizzati in forma d’impresa).
Si considerano imprese individuali anche le imprese familiari.
Nell’impresa individuale, il titolare esercita l’attività in nome proprio e non esiste separazione giuridica tra imprenditore e impresa. Pertanto, l’imprenditore individuale risponde personalmente dei debiti dell’attività con tutto il proprio patrimonio personale, utilizza il proprio codice fiscale e dichiara il reddito d’impresa nella propria dichiarazione personale.
L’imprenditore individuale è soggetto passivo IRPEF e il reddito viene imputato direttamente al titolare, con applicazione delle aliquote progressive ( art. 11 del TUIR).
L’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali ( art. 1, comma 8, della legge n. 234/2021).
La S.r.l. (società a responsabilità limitata) è una società di capitali dotata di personalità giuridica propria, nella quale la responsabilità per i debiti sociali è limitata al patrimonio della società.
In pratica, la società è un soggetto distinto dai soci, possiede un proprio patrimonio e i soci, di regola, non rispondono personalmente dei debiti sociali oltre quanto conferito.
I creditori della società possono aggredire il patrimonio della S.r.l. ma, normalmente, non possono aggredire il patrimonio personale dei soci.
La S.r.l. ha un proprio codice fiscale e una propria partita IVA, stipula contratti, può possedere beni, anche immobili e mobili registrati, assume dipendenti ed è soggetto passivo IRES (24%) e IRAP.
I soci vengono tassati ulteriormente solo quando percepiscono dividendi o ricevono compensi di altro tipo (ad esempio, come amministratori).
S.r.l. trasparente (ex art. 116 TUIR) è una società a responsabilità limitata dove è possibile tramite l’opzione ex art. 116 TUIR tassare il reddito della società in capo al o ai soci senza nessuna tassazione sulla S.r.l. eccetto l’IRAP. Di fatto la tassazione del reddito avviene come nella ditta individuale ma con la possibilità di splittare il reddito su più soggetti, per la trasparenza fiscale appunto, la convenienza in questa caso, si valuta in base ai soci trasparenti, al loro profilo fiscale personale a chi viene attribuito il reddito, in questo caso si può abbassare così l’aliquota marginale con evidente risparmio di tassazione.
Come
Per costituire una ditta individuale in Italia occorre aprire un’attività economica intestata a una persona fisica individuando il tipo di attività da svolgere (con relativo codice ATECO). Inoltre, l’imprenditore deve dotarsi di una partita IVA ed iscriversi nel Registro delle Imprese, nonché all’INPS (in genere, alla gestione commercianti o artigiani). Per le attività con rischio lavorativo (artigiani, edilizia, manifattura, etc.) è inoltre richiesta anche l’iscrizione all’INAIL.
Per costituire una S.r.l. ordinaria “classica” il capitale sociale di riferimento minimo è pari a 10.000 euro mentre per la c.d. S.r.l. semplificata (S.r.l.s.) può essere versato un capitale sociale da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999,99 euro.
Per la costituzione di una S.r.l. o S.r.l. trasparente è richiesto un atto costitutivo e uno statuto, redatti con atto pubblico. Nell’atto costitutivo devono essere indicati la denominazione sociale, la sede legale, l’oggetto sociale, il capitale sociale, le quote dei soci, gli amministratori, le regole di funzionamento.
Lo statuto contiene le regole per l’amministrazione della Società, il trasferimento delle quote, le assemblee e prevede i diritti dei soci.
L’atto costitutivo e lo statuto devono essere depositati presso il Registro delle imprese e con l’iscrizione la S.r.l. acquista personalità giuridica.
Anche la S.r.l. deve comunicare l’inizio di attività all’Agenzia delle Entrate, che le attribuisce il codice fiscale e la Partita IVA e deve aprire una posizione INPS e INAIL.
Quando
Il confronto di convenienza tra esercizio dell’attività in forma di ditta individuale oppure tramite S.r.l. o S.r.l. trasparente dovrebbe essere effettuato in una fase preventiva, ossia prima dell’avvio dell’attività economica. Ciò in quanto il successivo passaggio da un modello all’altro può comportare costi fiscali, civilistici e amministrativi anche significativi.
In particolare, la “trasformazione” da ditta individuale a società di capitali non costituisce, sotto il profilo tecnico-giuridico, una vera trasformazione omogenea, bensì avviene normalmente mediante: il conferimento dell’azienda individuale in una società o la cessione d’azienda. Tali operazioni possono determinare effetti fiscali rilevanti, soprattutto in presenza di beni che abbiano maturato plusvalenze latenti (in caso, ad esempio, di immobili strumentali rivalutati, di presenza di un avviamento, di beni ammortizzati, di partecipazioni o cespiti iscritti a valori storici particolarmente bassi).
Analogamente, anche il passaggio inverso – da S.r.l. a impresa individuale – può generare criticità, poiché la fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa societaria può integrare ipotesi di assegnazione ai soci, distribuzione indiretta di utili, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. In tali casi potrebbero emergere plusvalenze imponibili e/o effetti sul piano IVA e delle imposte di registro.
Calcola il risparmio
Il confronto tra impresa individuale e S.r.l. deve tener conto non soltanto degli eventuali risparmi fiscali ma di ulteriori elementi, alcuni dei quali già enunciati sopra.
In particolare, l’impresa individuale presenta una struttura semplice e, quindi, minori costi di gestione e una maggiore libertà operativa. D’altro canto, l’impresa individuale, in presenza di redditi elevati, subisce una tassazione progressiva elevata, un maggior rischio personale per l’imprenditore e non consente di rinviare la tassazione degli utili al momento della distribuzione ai soci.
La S.r.l. è soggetta a una tassazione ai fini IRES inferiore a quella della persona fisica; tuttavia, nel caso di distribuzione degli utili i soci sono soggetti ad un ulteriore prelievo del 26%. Poiché qualora l’utile non venga distribuito sconta le imposte con aliquota più bassa rispetto a quelle progressive che si applicano alle persone fisiche, la società può decidere di rinviare la tassazione sui soci evitando di distribuire i dividendi.
Pertanto, gli utili reinvestiti nell’impresa scontano soltanto l’IRES (e l’IRAP) e non sono soggetti all’IRPEF gravante sui soci.
La S.r.l. consente, quindi, di accumulare utili con tassazione iniziale più bassa e la possibilità di ottimizzazione fiscale prevedendo compensi per gli amministratori (soci) che sono deducibili dal reddito d’impresa.
D’altro canto, la S.r.l. comporta costi di costituzione e di gestione più elevati e maggiore formalismo.
Ai fini fiscali, la S.r.l. è, inoltre, soggetto passivo IRAP, a differenza dell’impresa individuale.
In via di principio, il ricorso all’impresa individuale risulta conveniente quando i volumi di ricavi e di costi non sono troppo elevati, quando il titolare preleva quasi interamente l’utile e quando il rischio d’impresa è contenuto.
La S.r.l., invece, è conveniente quando gli utili sono di importo significativo e quando parte di essi viene reinvestita; inoltre, la S.r.l. consente di ridurre il rischio d’impresa nel limite dei conferimenti effettuati.
Caso n. 1 – Ditta individuale in contabilità ordinaria e S.r.l. ordinaria.
Per rendere il confronto omogeneo si assume che nella S.r.l. vi sia un amministratore socio unico con distribuzione integrale degli utili.
Utile annuo: 50.000 euro
-> Ditta individuale
- reddito imponibile: 50.000 euro
- INPS stimata: 12.000 euro
- reddito IRPEF: 38.000 euro
- IRPEF: 10.500 euro [(28.000 x 23%) + (22.000 x 35%)] indicativa
- addizionali ≈ 1.200 euro
Totale imposte: 11.700 euro (oltre a INPS per 12.000)
Netto disponibile: 26.300 euro (50.000 – 11.700 – 12.000)
-> S.r.l.
- compenso amministratore: 30.000 euro
- utile residuo in S.r.l.: 20.000 euro
- INPS stimata socio amministratore: 7.200 euro
- IRPEF + addizionali socio amministratore: 8.000 euro
- netto amministratore: 14.800 euro
- IRES S.r.l.: 4.800 euro (20.000 x 24%)
- IRAP S.r.l.: 1.950 euro (50.000 x 3,9%)
- utile distribuibile: 13.250 euro (20.000 – 4.800 – 1.950)
- tassazione dividendi al socio: 3.445 euro (13.250 x 26%)
- netto dividendi: 9.805 euro
Totale imposte S.r.l. + socio dividendi: 18.195 euro (8.000 + 4.800 + 1.950 + 3.445)
Netto disponibile: 24.605 euro (50.000 – 18.195 – 7.200)
-> S.r.l. trasparente
- reddito imponibile: 48.050 euro (50.000 – 1.950 IRAP società)
- INPS stimata: 11.500 euro
- reddito IRPEF: 36.550 euro
- IRPEF: 9.430 euro [(28.000 x 23%) + (8.550 x 35%)] indicativa
- addizionali ≈ 1.000 euro
- IRAP S.r.l.: 1.950 euro (50.000 x 3,9%)
- utile distribuibile: 0 perché tutto attribuito al socio
Totale imposte personali per trasparenza: 10.430 euro (oltre a INPS per 12.000)
IRAP S.r.l.: 1.950 euro (50.000 x 3,9%)
Netto disponibile: 26.660 euro (50.000 – 9.430-12.000 – 1.950)
Caso 2 – Ditta individuale in contabilità ordinaria e S.r.l. ordinaria.
Per rendere il confronto omogeneo si assume che nella S.r.l. vi sia un amministratore socio unico con distribuzione integrale degli utili.
Utile annuo: 100.000 euro
-> Ditta individuale
- reddito imponibile: 100.000 euro
- INPS stimata: 24.000 euro
Totale imposte (IRPEF + addizionali): 38.000 euro
Netto disponibile: 38.000 euro (100.000 – 38.000 – 24.000)
-> S.r.l.
- compenso amministratore: 40.000 euro
- utile residuo in S.r.l.: 60.000 euro
- INPS stimata socio amministratore: 9.600 euro
- IRPEF + addizionali socio amministratore: 11.500 euro
- netto amministratore: 18.900 euro (40.000 – 9.600 – 11.500)
- IRES S.r.l.: 14.400 euro (60.000 x 24%)
- IRAP S.r.l.: 3.900 euro (100.000 x 3,9%)
- utile distribuibile: 41.700 euro (60.000 – 14.400 – 3.900)
- tassazione dividendi al socio: 10.842 euro (41.700 x 26%)
- Netto dividendi: 30.858 euro
Totale imposte (S.r.l. + socio dividendi): 40.642 euro (11.500 + 14.400 + 3.900 + 10.842)
Netto disponibile: 49.758 euro (100.000 – 40.642 – 9.600)
-> S.r.l. trasparente
- reddito imponibile: 96.100 euro (100.000 – 3.900 IRAP società)
- INPS stimata: 24.000 euro
- reddito IRPEF: 72.100 euro
- IRPEF: 21.830 euro [(28.000 x 23%) + (44.100 x 35%)] indicativa
- addizionali ≈ 2.000 euro
- IRAP S.r.l.: 3.900 euro (100.000 x 3,9%)
- utile distribuibile: 0 perché tutto attribuito al socio
Totale imposte personali per trasparenza: 23.830 euro (oltre a INPS per 24.000)
IRAP S.r.l.: 3.900 euro (100.000 x 3,9%)
Netto disponibile: 50.270 euro (100.000 – 21.830-24.000 – 3.900)
